Art. 8

Art. 8

In vigore dal 25 mar 1987
In occasione della spedizione di animali vivi ammissibili al beneficio del premio da uno Stato membro che applica il regime di cui all' del regolamento (CEE) n. 468/87 verso un altro Stato membro o in occasione della loro esportazione verso un paese terzo, il premio speciale può essere concesso all'uscita dal territorio dello Stato membro interessato. In tal caso: a) la domanda è corredata: - della dichiarazione del produttore attestante che gli animali hanno almeno nove mesi di età al momento della spedizione o dell'esportazione e sono stati detenuti nell'azienda per almeno tre mesi; - della prova dell'avvenuta spedizione o esportazione degli animali, di cui all', paragrafi 1 e 2; b) gli animali sono identificati in conformità dell', paragrafo 1.
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