Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mar 1987
I formulari EUR. 2 che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 14 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca in vigore al 30 giugno 1987 possono continuare ad essere redatti ed accettati fino al 30 giugno 1988.
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