Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mar 1987
1. Per le importazioni in questione originarie della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della RDT, dell'Ungheria e dell'URSS gli importi costituiti in garanzia per il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 3019/86 della Commissione, prorogato dal regolamento (CEE) n. 254/87 del Consiglio, vengono riscossi in via definitiva a concorrenza degli importi dei dazi definitivamente istituiti. 2. Per le importazioni originarie della Romania, gli importi costituiti in garanzia per il dazio antidumping provvisorio vengono riscossi in via definitiva a conguaglio della differenza tra il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato in allegato.
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