Art. 5

Art. 5

In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 9. (3) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40. (4) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19.
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