Art. 1
In vigore dal 23 mar 1987
1. Dal 1o aprile al 15 maggio 1987, il dazio doganale all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per i prodotti qui di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:
1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Volume contingentale (t) // Dazio contingentale (%) // // // // // // 09.1403 // ex 07.01 G II // Carote originarie di Cipro // 2 500 // 6,8 // // // // //
È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (4) allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
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