Art. 2
In vigore dal 23 mar 1987
1. Le domande di titolo che dovranno essere accompagnate da una domanda di fissazione anticipata del prelievo diminuito di un importo di 100 ECU per tonnellata possono essere presentate agli organismi competenti sino all'ultimo lunedì di ogni mese alle ore 13.00. La scadenza del primo termine è fissata al 30 marzo 1987.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono ricevibili soltanto se accompagnate da un esemplare del titolo di esportazione finlandese. In tale titolo deve figurare il riferimento al regolamento (CEE) n. 849/87.
Storico versioni
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