Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mar 1987
Il volume supplementare di cui all'articolo 1, ossia 50 000 m3, è destinato alla riserva. La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3741/86 è così portata da 10 000 a 60 000 m3.
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