Art. 4
In vigore dal 23 mar 1987
Gli Stati membri riversano alla riserva, entro il 15 ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che ritengono non possa essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 1987, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
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