Art. 7 · Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, le informazioni seguenti:

Art. 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, le informazioni seguenti:

In vigore dal 23 mar 1987
a) entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ricevibilità delle domande, i quantitativi ripartiti per sottovoce tariffaria del riso per il quale è stata presentata una domanda di titolo d'importazione ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 3877/86, nonché il nome e l'indirizzo del richiedente; b) entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi al rilascio del titolo, i quantitativi, ripartiti per sottovoce tariffaria in cui è classificato il riso, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione, indicando la data del rilascio e il paese di esportazione; c) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese dell'importazione, i quantitativi di riso Basmati immessi in libera pratica ripartiti per sottovoce tariffaria e per paese di origine. Le suddette informazioni devono essere comunicate anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda, non sia stato rilasciato alcun certificato o non sia stata effettuata alcuna importazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:833:oj#art-7