Art. 4
In vigore dal 23 mar 1987
1. La domanda di titolo di importazione per il riso Basmati è presentata alle autorità competenti degli Stati membri.
In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2042/75 del Consiglio (1), l'importo della cauzione è pari al 25 % dell'importo del prelievo normale applicabile al prodotto in oggetto il giorno della presentazione della domanda.
2. Le domande di titolo di importazione sono ricevibili i primi cinque giorni lavorativi dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Ogni singolo interessato, agente in conto proprio, può presentare una domanda per un quantitativo non superiore a 1 000 t di riso in equivalente semigreggio al trimestre. La conversione in equivalente semigreggio si effettua in base al tasso di conversione previsto dall' del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (2).
3. Il deroga all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (3), il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello figurante nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di tale titolo è apposta la cifra 0.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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