Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 7. (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.
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