Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 mar 1987
1. Gli Stati membri della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunisia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 561/87, instaurano un sistema di vigilanza sull'olio d'oliva immesso in libera pratica fino alla fase della raffinazione, del condizionamento o della sua esportazione fuori del territorio doganale della Comunità. 2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia esportato in uno Stato membro, il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci reca una delle seguenti diciture: - Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 561/87 - Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 561/87 - Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 561/87 - Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 561/87 - Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 561/87 - Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 561/87 - Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 561/87 - Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 561/87 - Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 561/87. 3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0. 4. In caso di immissione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo in vigore il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e 5 ECU/100 kg.
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