Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2665/86 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2665/86 è modificato come segue:

In vigore dal 19 mar 1987
1. All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento è concesso, per la campagna vitivinicola 1986/1987, un aiuto ai trasformatori: - che acquistano, direttamente o indirettamente, dai produttori o dai produttori associati i prodotti di cui al paragrafo 2 per la fabbricazione di succhi d'uva, oppure - che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, utilizzino tali prodotti, di loro produzione, per la fabbricazione di succhi d'uva ». 2. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: « Quando il trasformatore provvede all'imbottigliamento del succo d'uva, eventualmente in miscela, nella contabilità di magazzino si devono altresì registrare i quantitativi di succo d'uva condizionati giornalmente ». 3. All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Entro sei mesi al massimo dal termine delle operazioni di trasformazione, il trasformatore presenta all'autorità competente una domanda di aiuto a cui allega: - la copia in suo possesso della dichiarazione, - tranne nei casi previsti dal paragrafo 4, primo e secondo comma, una copia od un riassunto della documentazione contabile di cui all'articolo 5 per i prodotti di cui trattasi; gli Stati membri possono esigere che tale copia o il riassunto siano vistati da un organismo di controllo ». 4. All'articolo 6, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: « 4. Se il succo d'uva è imbottigliato nella Comunità da una persona diversa dal trasformatore, eventualmente miscelato ad altri prodotti, entro i sette giorni successivi al ricevimento della merce, l'imbottigliatore trasmetta una copia del documento di accompagnamento all'organismo competente del luogo di scarico di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1153/75. Previa verifica effettuata in base a detta copia e alla copia di controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del predetto regolamento, l'organismo competente del luogo di scarico provvede, al massimo entro due settimane dopo il ricevimento dei documenti, a rinviare una copia del documento di accompagnamento debitamente vistato al trasformatore/speditore del prodotto considerato. Tuttavia, l'organismo comptetente del luogo di scarico può restituire direttamente all'imbottigliatore o al trasformatore che lo richiedano la copia del documento di accompagnamento debitamente vistata. Se il succo d'uva è imbottigliato fuori della Comunità, il trasformatore è tenuto a presentare all'autorità competente di cui al paragrafo 1 una copia del documento di accompagnamento recante, nella casella 23, il timbro doganale che certifica l'esportazione. La copia del documento di accompagnamento e la copia o il riassunto della contabilità di magazzino completa di tutte le indicazioni prescrite dall'articolo 5, salvo quelle previste all'ultimo trattino del primo comma, devono essere presentati all'autorità competente di cui al paragrafo 1 entro e non oltre sei mesi, a seconda dei casi, dalla consegna all'imbottigliatore o dall'esportazione del succo d'uva ». 5. All'articolo 6, tra il paragrafo 4 e il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: « 4. bis Per tutti i succhi d'uva il cui trasporto è iniziato prima del 23 marzo 1987 la copia di controllo di cui al paragrafo 4 nella sua versione in vigore prima di tale data può essere sostituita da: - un attestato di presa in consegna dei succhi d'uva da parte dell'imbottigliatore in cui sia indicata la data della consegna, e - una copia del documento di accompagnamento ». 6. All'articolo 6, paragrafo 5, l'ultimo trattino è soppresso. 7. All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Gli importi di cui all'articolo 4 sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo vigente nel settore vinicolo il 1o settembre 1986 ». 8. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: « Articolo 9 1. Salvo caso di forza maggiore, l'aiuto è erogabile solo per i quantitativi di prodotto effettivamente utilizzati, a condizione che non vengano superati i seguenti rapporti fra il prodotto stesso e il succo d'uva ottenuto: - 1,3 per quanto riguarda le uve, in quintale/ettolitro; - 1,05 per quanto riguarda i mosti, in ettolitro/ettolitro; - 0,30 per quanto riguarda i mosti concentrati, in ettolitro/ettolitro, ed inoltre a condizione che: - il trasformatore abbia trasformato la quantità di prodotto indicata nella dichiarazione, tenendo conto della tolleranza di cui all'articolo 6, paragrafo 2; - la massa volumica del prodotto utilizzato differisca al massimo di 0,005 g/cm3 dalla massa volumica indicata nella dichiarazione di cui all'. 2. Salvo causa di forza maggiore, se il trasformatore non adempie - oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1 - uno degli altri obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'aiuto è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. 3. Nei casi di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se ed in quale misura sia stato dato seguito alle domande tendenti a far valere una causa di forza maggiore ».
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