Art. 9
In vigore dal 16 mar 1987
1. Le condizioni ed i limiti in cui si può procedere all'acidificazione e alla disacidificazione dell'uva fresca, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, nonché la prcedura secondo cui possono essere concesse autorizzazioni e deroghe, sono quelli previsti all' del regolamento (CEE) n. 822/87.L' del regolamento (CEE) n. 358/79 si applica all'acidificazione e alla disacidificazione delle partite destinate all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.
2. La dolcificazione di un v.q.p.r.d. può essere autorizzata da uno Stato membro soltanto se è effettuata :
- rispettando le condizioni e i limiti di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 822/87,
-all'interno della regione determinata da cui proviene il v.q.p.r.d. di cui trattasi oppure in una regione attigua, salvo eccezioni da determinare.
-con un mosto d'uva oppure con un mosto d'uva concentrato, originario della stessa regione determinata da cui proviene il vino in causa, purché tale mosto d'uva concentrato sia stato oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87.Le regioni attigue e le eccezioni di cui al comma precedente sono determinate secondo la procedura prevista all'arti- colo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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