Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 mar 1987
1. Ogni Stato membro compila un elenco delle varietà di vite atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti sul suo territorio, varietà che possono essere solo della specie « Vitis vinifera » e che devono appartenere alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all' del regolamento (CEE) n. 822/87.I v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico possono essere ottenuti solo dalle varietà di viti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 358/79, a condizione che tali viti siano riconosciute adatte alla produzione di v.q.p.r.d. nella regione determinata di cui detti vini portano il nome. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rivedute ulteriormente dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. Le varietà di viti non comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1 sono eliminate dalle parcelle o dagli appezzamenti vitati destinati alla produzione dei v.q.p.r.d.Tuttavia, in deroga al primo comma, la presenza di varietà di vite non comprese nell'elenco può essere ammessa dagli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui ha effetto la delimitazione di una regione determinata effettuata dopo il 31 dicembre 1979, quando tale varietà di vite sia della specie « Vitis vinifera » e non costituisca più del 20 % delle viti coltivate sulla parcella o sull'appezzamento vitato considerato. 4. Al più tardi al termine del periodo di cui al paragrafo 3, ogni parcella o appezzamento vitato destinato alla produzione dei v.q.p.r.d. deve contenere soltanto varietà di vite comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1. La mancata osservanza di quest'ultima disposizione determina, per tutti i vini ottenuti da uve raccolte in tale parcella o appezzamento vitato, la perdita del diritto alla designazione v.q.p.r.d.
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