Art. 3
In vigore dal 16 mar 1987
1. Per regione determinata si intende un'area o un complesso di aree viticole che producono vini che possiedono caratteristiche qualitative particolori e il cui nome serve a designare i vini definiti all'.
2. Ciascuna regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla parcella o all'appezzamento vitato. Tale delimitazione che è effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati tiene conto degli elementi che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione e in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle e degli appezzamenti vitati.
Storico versioni
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