Art. 11
In vigore dal 16 mar 1987
1. Per ciascuno dei v.q.p.r.d. lo Stato membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità d'uva, di mosto o di vino. Per tale determinazione si tiene conto in particolare delle rese ottenute nei dieci anni precedenti, prendendo in considerazione solo i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nei territori più rappresentativi della regione determinata. La resa per ettaro può essere fissata a un livello differente per lo stesso v.q.p.r.d., a seconda :
-della sottoregione, del comune o della parte di comune,
-della o delle varietà di viti,
da cui provengono le uve utilizzate. Tale resa può formare oggetto di modifiche da parte dello Stato membro interessato.
2. Il superamento della resa di cui al paragrafo 1 determina il divieto di usare, per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare degli Stati membri alle condizioni da questi ultimi stabilite, eventualmente secondo le zone di produzione ; tali condizioni riguardano in particolare la destinazione dei vini o dei prodotti di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:823:oj#art-11