Art. 84
In vigore dal 16 mar 1987
Il comitato può prendere in esame ogni altra questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest'ulitmo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:822:oj#art-84