Art. 83

Art. 83

In vigore dal 16 mar 1987
1. Quando si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. 3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora esse non siano conformi al parere formulato dal comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione. Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.
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