Art. 79
In vigore dal 16 mar 1987
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni stesse.
Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo :
-degli organismi di cui al primo comma,
-dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore del vino.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Qualora non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72(17), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli organismi da essi designati collaborino direttamente con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri e con quelli dei paesi terzi che hanno concluso con la Comunità un accordo o un'intesa per una tale collaborazione, allo scopo di agevolare, tramite la reciproca informazione, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui al primo comma.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi di cui al paragrafo 1, quarto comma.
3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
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