Art. 73

Art. 73

In vigore dal 16 mar 1987
1. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalle regolamentazioni comunitarie o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto. Lo stesso vale : -per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), che non siano di qualità sana, leale o mercantile ; -per i prodotti di cui all', paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni enunciate nell'allegato I ovvero a quelle adottate in applicazione del presente regolamento. 2. Le condizioni di detenzione e di circolazione, la destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonché la determinazione dei criteri atti modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'. Secondo la stessa procedura sono adottate le condizioni secondo cui gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e le destinazioni dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento diverse da quelle di cui al paragrafo 1, primo comma, o alle disposizioni adottate in applicazione del presente regolamento. TITOLO VI Disposizioni generali
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:822:oj#art-73