Art. 68
In vigore dal 16 mar 1987
Il vino importato che può essere utilizzato per l'elaborazione di vino spumante deve essere ottenuto da varietà di vite e provenire da regioni viticole che gli conferiscono caratteristische diverse da quelle del vino comunitario.
Un elenco delle varietà e delle regioni di cui al primo comma è adottato secondo la procedura prevista all'.
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