Art. 65

Art. 65

In vigore dal 16 mar 1987
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri per i vini prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto : a)160 mg/l per i vini rossi, b)210 mg/l per i vini bianchi e rosati. 2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui espresso in zucchero invertito, pari o superiore a 5 g/l, è portato a : a)210 mg/l per i vini rossi e 260 mg/l per i vini bianchi e rosati ; b)300 mg/l per : -i vini aventi diritto alla denominazione « Spaetlese » conformemente alle disposizioni comunitarie ; -i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Bordeaux supérieur », « Graves de Vayres », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », « Premières Côtes de Bordeaux », « Sainte-Foy Bordeaux », « Côtes de Bergerac », seguita o meno dalla denominazione « Côtes des Saussignac », « Haut-Montravel », « Côtes de Montravel », « Rosette » ; -i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine « Alella », « La Mancha », « Navarra », « Penedés », « Rioja », « Rueda », « Tarragona » e « Valencia » ; c)350 mg/l per i vini aventi diritto alla menzione « Auslese » conformemente alle disposizioni comunitarie, e per i vini bianchi che beneficiano della denominazione « vino superiore a denominazione d'origine » in applicazione della legislazione romena e aventi diritto ai nomi seguenti : Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca ; d)400 mg/l per i vini aventi diritto alle menzioni « Beerenauslese », « Ausbruch », « Ausbruchwein », e « Troc- kenbeerenauslese » conformemente alle disposizioni comunitarie nonché per i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata « Sauternes », « Barsac », « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », « Monbazillac », « Bonne- zeaux », « Quarts de Chaume », « Coteaux du Layon », « Coteaux de l'Aubance », « Graves supérieures », « Jurançon ». 3. Gli elenchi di vini menzionati al paragrafo 2, lettere b), c) e d), possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 4. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendono necessario, si può decidere che gli Stati membri interessati possano autorizzare, in talune zone viticole della Comunità, per i vini prodotti sul loro territorio, un aumento dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l di cui al presente articolo pari ad un massimo di 40 mg/l. 5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1990, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1o settembre 1990. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo, la decisione di cui al paragrafo 4, nonché le misure transitorie per i vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1o settembre 1986 e per i vini importati, sono adottate secondo la procedura prevista dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:822:oj#art-65