Art. 64

Art. 64

In vigore dal 16 mar 1987
1. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all', ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall', paragrafo 2, e dall', paragrafo 1, del trattato. 2. Le precisazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I, II e VI, in particolare per quanto riguarda le superfici vinicole di cui al punto 13 dell'allegato I, sono adottate secondo la procedura prevista all'.
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