Art. 60

Art. 60

In vigore dal 16 mar 1987
1. Per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamente sono applicabili le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate : a)la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, fatte salve le disposizioni prese in applicazione dell', paragrafo 2, secondo comma, del protocolle concernente il Granducato del Lussemburgo ; b)l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. È considerata misura di effetto equivalente una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione della concessione dei titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.
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