Art. 55
In vigore dal 16 mar 1987
1. Oltre al dazio doganale e alla tassa di compensazione di cui all', paragrafo 3, si applica all'importazione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), delle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, un prelievo per gli zuccheri diversi addizionati fissato secondo le condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.
2. Per 100 kg di peso netto del prodotto importato, il prelievo corrisponde alla differenza tra :
a)la media dei prezzi d'entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascun mese del trimestre per il quale è fissata la differenza, e
b)la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolata su un periodo costituito dai primi quindici giorni del mese precedente il trimestre per il quale è fissata la differenza e
dai due mesi immediatamente precedenti ; tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna 3 dell'allegato VII.
Quando l'importo di cui alla lettera b) è più elevato dell'importo contemplato dalla lettera a), non si applica alcun prelievo.
3. La differenza di cui al paragrafo 2 è fissata dalla Commissione per ogni trimestre dell'anno civile.
4. In caso di modifica, nel corso di un trimestre, del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce se la differenza debba essere adattata e fissa, ove occorra, i provvedimenti da adottare a tal fine.
5. Qualora uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 non sia noto entro il 15 del mese precedente il trimestre per il quale tale differenza deve essere determinata, la Commissione calcola la differenza sostituendo all'elemento di calcolo mancante quello preso in considerazione ai fini del calcolo della differenza applicabile durante il trimestre in corso.
La Commissione fissa e rende applicabile, al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è noto il dato mancante, una differenza rettificata.
Tuttavia, se tale dato è noto soltanto dopo l'inizio dell'ultimo mese del trimestre considerato, la differenza non viene rettificata.
6. Su domanda dell'importatore, se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg di peso netto del prodotto importato, stabilito conformemente al paragrafo 8, è inferiore di 2 kg o più al tenore rappresentato dalla cifra corrispondente che figura nella colonna 3 dell'allegato VII, il prelievo è calcolato, per 100 kg di peso netto del prodotto importato, moltiplicando la differenza di cui al paragrafo 2 per una cifra che rappresenta il tenore di zuccheri addizionati definito al paragrafo 8.
7. Se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg di peso netto del prodotto importato, stabilito conformemente al paragrafo 8, supera di 3 kg o più il tenore rappresentato dalla cifra che figura nella colonna 3 dell'allegato VII, il prelievo è calcolato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6.
8. Per tenore di zuccheri addizionati si intende la cifra ottenuta al rifrattometro impiegato secondo il metodo descritto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86(13);, moltiplicato per il fattore 0,95 per i succhi di uve di cui all'allegato VII del presente regolamento e diminuita della cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna 4 dello stesso allegato.
9. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 8 sono stabilite, ove occorra, secondo la procedura prevista all'.
10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare l'allegato VII.
Articolo 56 1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all', paragrafo 2, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. Il Consiglio può limitare l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione è concessa su domanda dell'interessato.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione dei relativi importi.
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 387R0822.2
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.
5. In caso di necessità, la Commissine può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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