Art. 50

Art. 50

In vigore dal 16 mar 1987
Quando si constata sul mercato vitivinicolo della Comunità che il prezzo è aumentato in misura tale da superare notevolmente il prezzo d'orientamento fissato per un tipo di vino, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.
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