Art. 48
In vigore dal 16 mar 1987
1. Sino alla fine della campagna viticola 1988/1989 vengono applicate misure che favoriscono l'impiego di mezzi diversi dalla distillazione per lo smaltimento delle eccedenze di prodotti di cui all', paragrafo 2.
Per le misure di cui al primo comma si intendono azioni intese a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti di cui all', paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, le misure di cui al paragrafo 1 si considerano facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
3. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, il finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 può essere limitato ad una parte delle spese in causa, nell'ambito di un importo totale di 0,5 milioni d'ECU all'anno.
4. Prima della fine della campagna viticola 1988/1989 il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, del trattato, adotta, all'occorrenza, le misure adatte sulla base dei risultati delle azioni di cui al paragrafo 1.
5. Le misure di cui al paragrafo 1 nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la prcedura prevista all'.
Storico versioni
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