Art. 45 · 1. È istituito un regime di aiuto per :

Art. 45

1. È istituito un regime di aiuto per :

In vigore dal 16 mar 1987
-i mosti di uve concentrati, -i mosti di uve concentrati rettificati, prodotti nella Comunità, utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici di cui all' del presente regolamento ed all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79. 2. La concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere riservata ai prodotti di cui al paragrafo 1 ottenuti nelle zone viticole C III qualora, senza tale misura, non fosse possibile mantenere le correnti di scambio dei mosti e dei vini da taglio. La riserva di cui al primo comma, quando è stata decisa, si applica pure ai mosti di uve concentrati rettificati prodotti al di fuori delle zone viticole di cui al suddetto comma negli impianti che ne abbiano iniziato la produzione prima del 30 giugno 1982. 3. L'importo dell'aiuto è fissato in ECU per % vol in potenza e per ettolitro di mosti di uve concentrati o di mosti concentrati rettificati, tenuto conto delle differenze tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i prodotti sopra citati e con il saccarosio. 4. Secondo la procedura prevista all' : -l'importo dell'aiuto è fissato entro il 31 agosto di ogni anno ; -sono stabilite le condizioni per la concessione dell'aiuto e le altre modalità di applicazione del presente articolo.
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