Art. 42

Art. 42

In vigore dal 16 mar 1987
1. Qualora le misure di sostegno del mercato di cui al presente regolamento si dimostrino insufficienti e il prezzo rappresentativo di un tipo di vino da tavola rimanga, per tre settimane consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento, si adottano provvedimenti complementari riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il tipo di vino da tavola in causa. 2. Le misure complementari di cui al paragrafo 1 si applicano alla scadenza normale dei contratti di magazzinaggio considerati, per vini rispondenti, al momento dell'uscita dal magazzino, a requisiti da determinare. Tali misure possono consistere in particolare : -nel magazzinaggio dei vini in causa per un periodo da stabilire, alle condizioni previste per il magazzinaggio a lungo termine, -nella distillazione di tali vini. Queste misure possono anche essere cumulate. 3. Per quanto riguarda il provvedimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, e per ogni titolare di un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il quantitativo di vino da tavola che ha formato oggetto di tale contratto e che può essere distillato è limitato ad una percentuale da determinare che non può superare il 18 % della quantità totale di vino da tavola prodotta dal titolare stesso, per la campagna durante la quale è stato concluso il contratto a lungo termine. Il prezzo del vino che forma oggetto di tale distillazione corrisponde alla seguente percentuale dei prezzi d'orientamento applicabili al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine : -al 90 % per tutti i vini da tavola bianchi, -al 91,5 % per tutti i vini da tavola rossi. 4. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol. 5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla distillazione di cui al paragrafo 2, in particolare : -le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione, -i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti. 6. La decisione di ricorrere alle misure di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'arti- colo 83.
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