Art. 41

Art. 41

In vigore dal 16 mar 1987
1. Nelle campagne viticole durante le quali viene decisa la distillazione di cui all', è indetta una distillazione sin dall'entrata in vigore della misura di cui all', paragrafo 1. Qualora nelle stesse campagne la situazione del mercato dei vini da tavola lo esiga, può essere decisa ogni altra misura appropriata. 2. Nelle campagne viticole durante le quali non viene decisa la distillazione di cui all' e qualora la situazione del mercato dei vini da tavola lo esiga, possono essere decise una distillazione ed ogni altra misura appropriata. 3. L'accesso alla distillazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere riservato ai produttori che hanno consegnato, durante la stessa campagna viticola, del vino alla distillazione di cui all'. 4. Nel corso della stessa campagna viticola, il quantitativo di vino da tavola oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 non può eccedere 6,2 milioni di ettolitri. 5. Qualora il quantitativo totale di vino da tavola di cui al paragrafo 4 abbia formato oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 e la situazione del mercato del vino da tavola lo richieda, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere l'aumento della quantità di vino da tavola che può essere sottoposta alla distillazione aperta per la campagna in questione in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2. 6. La percentuale del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola al quale è pagato il vino consegnato dalla distillazione nell'ambito dell'applicazione dei para- grafi 1, 2 e 5 è la percentuale indicata nell', primo comma. 7. Ove la situazione del mercato del vino da tavola lo esiga, le misure di cui al presente articolo possono essere riservate : -a determinati vini da tavola, scelti in funzione del tipo ; -ad una o più zone viticole o parti di zone viticole. 8. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol. 9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali che discipliano la distillazione oggetto del presente articolo e in particolare : -le condizioni in cui è effettuata la distillazione ; -i criteri di fissazione dell'importo dell'aiuto, in modo da consentire lo smaltimento dei prodotti ottenuti. 10. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 8 è stabilito secondo la stessa procedura.
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