Art. 40

Art. 40

In vigore dal 16 mar 1987
1. L'acquisto da parte dell'organismo d'intervento dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui all' è considerato come intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70. 2. I prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento conformemente al paragrafo 1 possono essere smaltiti, eventualmente previa trasformazione, soltanto sotto forma di : -alcole neutro, -alcole totalmente denaturato o sottoposto a denaturazione speciale, conformemente alle disposizioni comunitarie o, in assenza di queste, alle disposizioni nazionali concernenti la denaturazione, -alcole di gusto sgradevole denaturato, -alcole diverso da quelli suindicati, purché sia destinato alla esportazione. 3. I prodotti presi in consegna dall'organismo d'intervento o i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione sono smerciati mediante vendite all'asta o mediante gara, a condizioni tali che : -l'alcole possa essere venduto normalmente sui mercati per i diversi usi, -sia evitata qualsiasi perturbazione dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche, -siano garantite la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti. 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare : -le disposizioni concernenti le operazioni che gli organismi d'intervento effettuano o possono effettuare sui prodotti presi in consegna prima che siano reimmessi sul mercato ; -le disposizioni concernenti lo smaltimento dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'.
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