Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 mar 1987
1. Quando la produzione viticola di uno Stato membro supera 25 000 ettolitri annui, questo Stato procede, nei casi previsti all', alla classificazione, secondo la loro vocazione viticola naturale, delle superfici coltivate a viti per la produzione di vino, nonché delle superfici che fanno oggetto di una dichiarazione d'intenzione d'impianto di viti destinate alla produzione di vino ai sensi dell'. 2. La classificazione delle superfici di cui al paragrafo 1 è effettuata in base a tre categorie conformemente al paragrafo 4. 3. I titoli alcolometrici volumici di cui al paragrafo 4 si intendono come titoli alcolometrici volumici ottenuti in un'annata media, alle condizioni di produzione tradizio- nali, segnatamente in materia di conduzione del vigneto, di resa e di varietà di viti. 4. Per quanto riguarda la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B : a)la categoria 1 comprende le superfici che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. ; b)la categoria 2 non comprende alcuna superficie ; c)la categoria 3 comprende le superfici diverse da quelle di cui alla lettera a). Per quanto riguarda la parte francese della zona viticola B : a)la categoria 1 comprende le superfici : ii)che la Francia ha riconosciuto o riconoscerà come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o ii)situate -su colline, su versanti collinari o -su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio e comportanti molti elementi grossolani e idonee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 8,5 % ; b)la categoria 2 comprende le superfici : ii)situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo acolometrico volumico naturale medio rechiesto, di cui alla lettera a), o ii)non incluse alla lettera a) o alla lettera c) ; c)la categoria 3 comprende le superfici situate : iii)su alluvioni recenti, o iii)su terre profonde con scarsi elementi grossolani o iii)a fondo valle. Per quanto riguarda la zona viticola C I : a)la categoria 1 comprende le superfici : ii)che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosce- ranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o ii)situate : -su colline, su versanti collinari o -su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio o comportanti molti elementi grossolani, e dionee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 9,0 % ; b)la categoria 2 comprende le superfici : ii)situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a), o ii)non incluse alla lettera a) o lettera c) ; c)la categoria 3 comprende le superfici : iii)situate : -su alluvioni recenti o -su terreni profondi con scarsi elementi grossolani o -a fondo valle o ii)chiaramente non idonee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidita eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavorevole, ovvero iii)idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite per cui esistono interessanti possibilità di smercio. Per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b) : a)la categoria 1 comprende le superfici : ii)che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. ii)o situate : -su colline, su versanti collinari, o -in pianure su sostrato autoctono di rocce calcaree, marne, sabbia, o di natura colluviale di origine morenica, glaciale o vulcanica, ovvero di origine alluvionale ma di composizione grossolana, e idonnee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 10 % nella zona viticola C III e a 9,5 % nella zona viticola C II ; b)la categoria 2 comprende le superfici : ii)situate in pianure di origine alluvionale recente con suoli profondi e fertili composti in prevalenza d'argilla o di limo, ovvero ii)corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non consentono di ottenere un grado di maturazione tale da garantire il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a) ; c)la categoria 3 comprende le superfici : ii)chiaramente non idonnee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidità eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavore vole, ovvero ii)situate in pianura o a fondo valle, che sono idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite, per cui esistonò interessanti possibilità di smercio. 5. Tutte le superfici delle regioni non comprese in una zona viticola sono incluse nella categoria 3. 6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
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