Art. 13
In vigore dal 16 mar 1987
1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla classificazione delle varietà di viti.
Tali norme prevedono in particolare :
-la classificazione delle varietà, per unità amministrativa o parti di unità amministrative, in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate ;
-la possibilità per uno Stato membro di derogare alle disposizioni del paragrafo 2 per esaminare l'idoneità di una varietà di vite alla coltura, eseguire ricerche scientifiche, lavori di selezione e di incrocio, nonché produrre materiale di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione.
2. Salvo disposizioni comunitarie più restrittive, potranno essere utilizzate per gli impianti, i reimpianti e gli innesti nella Comunità soltanto le varietà raccomandate e autorizzate.
3. L'eliminazione della coltura dagli appezzamenti in cui sono coltivate :
a)varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate deve essere effettuata :
-prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti),
-prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà.
Le date di cui sopra sono state rinviate, per la Grecia, al 31 dicembre 1984 e, per la Spagna, rispettivamente al 31 dicembre 1990 e al 31 dicembre 1992 ;
b)varietà di viti classificate come autorizzate temporanea-
mente dopo il 31 dicembre 1976, viene effettuata al più tardi venticinque
Il mantenimento della coltura delle varietà di viti non comprese nella classificazione è vietato.
4. Salvo deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
-le uve fresche,
-i mosti di uve,
-i mosti di uve parzialmente fermentati.
-i vini nuovi ancora in fermentazione,
-i vini,
provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare soltanto se sono destinati ad acetifici o distillerie. Tali prodotti possono inoltre essere utilizzati per il consumo familiare del viticoltore.
5. La classificazione delle varietà di viti e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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