Art. 10

Art. 10

In vigore dal 16 mar 1987
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2, del trattato decide, prima del 1o ottobre 1986, le misure necessarie per assicurare l'equilibrio tra il potenziale viticolo e il fabbisogno del mercato, tenuto conto in particolare della vocazione viticola, nonché dell'esistenza di alternative economicamente valide in materia di colture agricole, delle diverse superfici quali risultano dalla classificazione elaborata conformemente all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:822:oj#art-10