Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) Parere reso il 20 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. (3) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 3.
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