Art. 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1514/76 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 16 mar 1987
« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dall'Algeria per tale olio nei limiti di 12,09 ECU per 100 chilogrammi; questo importo è maggiorato, dal 1o novembre 1986 al 31 ottobre 1987, di 12,09 ECU per 100 chilogrammi. ».
Storico versioni
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