Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.
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