Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L', punto 1, è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. C 33 dell'11. 2. 1987, pag. 7. (2) GU n. C 97 del 24. 11. 1987, pag. 112. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (4) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.
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