Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:
In vigore dal 16 mar 1987
1) All'articolo 5 quater, paragrafo 1, « Formula B », il testo del secondo trattino è sostituito dai tre trattini seguenti:
« - Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o a un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.
- Qualora i quantitativi consegnati siano pari o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può comunque prevedere che il prelievo sia dovuto nella sua totalità da tutti i produttori che abbiano superato il loro quantitativo di riferimento di almeno 10 % o di almeno 20 000 kg.
- Una prima applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo trattino può avvenire al momento del conteggio finale relativo alla campagna 1986/1987. ».
2) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
« 1. Alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato da ogni Stato membro acquista al prezzo d'intervento il latte scremato in polvere di prima qualità, prodotto nella Comunità e rispondente a determinati requisiti, che gli viene offerto nel periodo intercorrente tra il 1o marzo e il 31 agosto. »;
3) è aggiunto l'articolo seguente:
« Articolo 7 bis
1. In base ai criteri che il Consiglio adotterà, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, e sino alla fine del quinto periodo di dodici mesi dell'applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater, il regime d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, può essere modificato dalla Commissione, in base alla procedura prevista all'articolo 30, con l'adozione di altri provvedimenti miranti a ridurre il volume degli acquisti all'intervento, senza pregiudizio della stabilità del mercato.
Qualora l'equilibrio fra le condizioni di approvvigionamento dei caseifici sia perturbato dall'applicazione dei provvedimenti di risanamento del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 30 disposizioni dissuasive tali da evitare il ricorso eccessivo all'intervento.
2. Quando la Commissione utilizza la facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma:
a) se gli organismi di intervento decidono di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere, sono accordati aiuti all'ammasso privato del latte scremato in polvere, secondo le condizioni definite conformemente al paragrafo 3;
b) la Commissione può prendere misure particolari, secondo la procedura di cui all'articolo 30, per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere, che non siano stati oggetto di acquisto da parte degli organismi di intervento, né di aiuto all'ammasso privato, nonché per aumentare le possibilità di smercio di altri prodotti lattiero-caseari, quali la crema.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei prezzi di mercato del burro, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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