Art. 2
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 6 marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 31.
(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 54.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:742:oj#art-2