Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mar 1987
1. I titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80. 2. Per i prodotti per i quali risulta necessario seguire in modo particolare l'andamento delle importazioni per valutare il rischio di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, la Commissione può decidere che i titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, siano rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda.
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