Art. 1
L'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 è modificato come segue:
In vigore dal 13 mar 1987
1. Al secondo comma, i termini « nei due mesi successivi all'utilizzazione » sono sostituiti dai termini « nei due mesi successivi al mese di utilizzazione ».
2. Al terzo comma, i termini « alla fine del secondo mese successivo alla fine dell'utilizzazione » sono sostituiti dai termini « alla fine del secondo mese successivo a quello in cui è terminata l'utilizzazione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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