Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 mar 1987
1. Per le azioni pubblicitarie e promozionali le autorità competenti designate da ogni Stato membro, e in appresso denominate « organismo competente », indicono gare a partecipazione ristretta o, in casi debitamente motivati, avviano una procedura di trattativa diretta. 2. Gli interessati presentano all'organismo competente proposte particolareggiate relative alle azioni da effettuare. Nelle proposte devono figurare, in particolare, i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo dell'interessato, b) tutte le precisazioni necessarie per quanto riguarda le condizioni di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, c) tutte le informazioni dettagliate concernenti le azioni proposte, con l'indicazione dei mezzi di comunicazione utilizzati, dei criteri in base ai quali è stata effettuata la scelta, dei tempi previsti per l'esecuzione e dei risultati sperati, d) il prezzo al netto delle tasse chiesto per tali azioni, espresso nella valuta dello Stato membro sul cui territorio deve essere eseguita l'azione, con l'indicazione della ripartizione di tale importo per ogni voce, e) il piano di finanziamento, compreso il contributo comunitario massimo richiesto, f) l'impegno di rispettare, nonché, in caso di partecipazione di terzi subappaltatori, di far rispettare, le disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:728:oj#art-3