Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 13 febbraio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 54. (2) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 25. (3) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 37. (4) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
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