Art. 1
Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2035/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 11 mar 1987
« Articolo 5
1. Le restituzioni all'esportazione applicabili ai prodotti figuranti nell'allegato esportati dalla Spagna e dal Portogallo in paesi terzi devono essere dedotte dall'importo compensativo applicabile.
L'importo corrispondente alla riduzione dell'importo compensativo monetario è garantito, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, da una cauzione costituita a tal fine.
Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (1).
2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento ed esportati dalla Spagna e dal Portogallo si applicano le disposizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77.
(1) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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