Art. 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 3 mar 1987
a) azienda: qualsiasi unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria
- con superficie viticola di almeno 10 are,
ovvero
- per le unità con superficie viticola inferiore a 10 are, quelle tenute a presentare una delle dichiarazioni previste dalla legislazione comunitaria o nazionale,
ovvero
- per le unità con superficie viticola inferiore a 10 are e non tenute a presentare una delle dichiarazioni di cui al secondo trattino, quelle la cui superficie viticola ha una produzione che oltrepassa determinati limiti fisici od economici fissati dagli Stati membri interessati;
b) conduttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, per conto e nel nome della quale l'azienda viene condotta;
c) superficie agricola utilizzata: l'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari;
d) superficie viticola coltivata: l'insieme delle superfici vitate, in coltura pura o consociata, in produzione o non ancora in produzione, destinate normalmente alla produzione di uve, di mosto di uve, di vino e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile;
e) superficie viticola abbandonata: l'insieme delle superfici vitate che non sono più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile;
f) particella: un tratto continuo di terreno delimitato come da catasto fondiario.
Se non esiste un catasto fondiario, si può intendere per particella un tratto continuo di terreno, appartenente ad un'unica azienda, che costituisca un'entità distinta per quanto concerne il sistema di conduzione, il tipo di coltura e la natura della produzione;
g) materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, barbatellai, vigneti di viti madri di portainnesto e vigneti di viti madri di nesti: quanto designato con gli stessi termini nella direttiva 68/193/CEE del Consi- glio (1);
h) varietà per uve da vino, varietà per uve da tavola e varietà per uve da essiccazione: quanto designato con gli stessi termini nel regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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