Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 239 del 23. 9. 1986, pag. 3. (2) GU n. C 7 del 12. 1. 1987. (3) GU n. L 150 del 4. 6. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 58.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:655:oj#art-3