Art. 3
In vigore dal 2 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 239 del 23. 9. 1986, pag. 3.
(2) GU n. C 7 del 12. 1. 1987.
(3) GU n. L 150 del 4. 6. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 58.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:655:oj#art-3