Art. 8
In vigore dal 2 mar 1987
1. Le autorità portoghesi prendono le misure appropriate, ivi comprese visite d'ispezione a bordo delle navi, per garantire il rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento.
2. In caso di infrazione debitamente constatata, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione senza indugio, e comunque al più tardi entro i 30 giorni successivi alla data di constatazione dell'infrazione, il nome della nave interessata e le misure eventualmente prese.
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