Art. 11

Art. 11

In vigore dal 2 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 34. ALLEGATO I ZONE VIETATE DI CUI ALL' 1) 200 miglia al largo delle Azzorre. 2) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 34°55 N, 13°40 O, - si dirige verso nord sino a 35°10 N, 13°40 O, - prosegue verso est seguendo il parallelo 35°10 N sino alla sua intersezione con la linea che delimita la zona economica esclusiva, in appresso denominata « ZEE », - segue la linea di delimitazione della ZEE sino alla sua intersezione con il parallelo 34°55 N, - e si dirige quindi verso ovest lungo il parallelo 34°55 N sino al punto di partenza. 3) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 34°35 N, 14°25 O, - si dirige verso ovest sino a 34°35 N, 14°45 O, - prosegue verso nord sino a 34°50 N, 14°45 O, - quindi verso est sino a 34°50 N, 14°25 O, - e, deviando verso sud, ritorna al punto di partenza. 4) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 33°40 N, 14°05 O, - si dirige verso ovest sino a 33°40 N, 14°35 O, - prosegue verso nord-ovest sino a 34°00, 14°50 O, - quindi verso est sino a 34°00 N, 14°20 O, - e, deviando verso sud-est, ritorna al punto di partenza. 5) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 35°00 N, 15°05 O, - si dirige verso ovest sino a 35°00 N, 16°00 O, - prosegue verso nord sino a 35°35 N, 16°00 O, - quindi verso est sino a 35°35 N, 15°05 O, - e, deviando verso sud, ritorna al punto di partenza. ALLEGATO II CONDIZIONI SPECIALI 1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave. 2. Le lettere e cifre d'immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate. 3. Deve essere tenuto un giornale di bordo nel quale devono essere registrati dopo ogni operazione di pesca: 3.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; 3.2. la data e l'ora di inizio e di fine dell'operazione di pesca; 3.3. il riquadro CIEM e COPACE nel quale sono state effettuate le catture; 3.4. il metodo di pesca utilizzato; 3.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente ai punti 4, 5 e 6. 4. Le comunicazioni trasmesse in virtù della licenza devono contenere le informazioni seguenti: a) nome della nave; b) indicativo radio; c) numero della licenza; d) numero di serie della trasmissione per il viaggio in causa; e) indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati al punto 5; f) data; g) ora; h) posizione geografica; i) per le navi munite di una licenza di cui all', attività della nave durante il periodo in causa (in viaggio, alla pesca, all'ancora, all'attracco, in fase di sbarco, in riparazione, altro); j) quantitativi catturati nel corso dell'operazione di pesca, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; k) quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; 1) coordinate della zona geografica nella quale sono state effettuate le catture; m) quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie n) nome, segnale di chiamata e, se del caso, numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; o) nome del capitano. 5. Le informazioni di cui al punto 4 devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24 189 FISEU-B) tramite una stazione radio di Lisbona (segnale di chiamata: CUL) o di Madera (segnale di chiamata: CUB), secondo lo scadenzario seguente: a) per le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h): - al momento del preavviso di partenza, che deve essere dato almeno 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona economica esclusiva situata al largo delle coste portoghesi, in appresso denominata « ZEE »: b) per le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o): - al momento di ogni entrata nella ZEE; - al momento di ogni uscita dalla ZEE; - al momento di ogni entrata in un porto di uno Stato membro; - al momento di ogni uscita da un porto di uno Stato membro; - ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di entrata della nave nella ZEE o a decorrere dalla data di uscita dal porto di uno Stato membro. 6. Per indicare le specie detenute a bordo in conformità del paragrafo 4, verrà utilizzato il codice seguente: 1.2 // // // Codice // Nome scientifico // // // BFT // Thunnus thynnus thynnus // YFT // Thunnus albacares // ALB // Thunnus alalunga // BET // Thunnus obesus // SKJ // Katsuwonus pelamis // SQW // Xiphias gladius // BIL // Istiophoridae // OTH // Altri // // // //
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